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LA LEGGE GELLI-BIANCO E IL RUOLO E LE RESPONSABILITÀ NELL’AMBITO DELL’OSPEDALITÀ PRIVATA IN PIEMONTE

Data

10 Ott 2022
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Rassegna stampa

Comunicato stampa

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Documento di sintesi

La legge  n. 24/2017, conosciuta anche come Legge Gelli-Bianco si propone di superare le incertezze interpretative causate dalla precedente L. n. 189/2012, ridefinendo i confini della responsabilità del sanitario e operando un bilanciamento tra diritti in capo al medico e al paziente.

In ambito penale fondamentale è l’introduzione dell’art. 590-sexies c.p., che prevede una causa di non punibilità per il medico che, nella sua condotta, abbia rispettato le linee guida (elaborate da enti e istituzioni iscritti in un elenco gestito dal Ministero) o le buone pratiche clinico-assistenziali che risultino adeguate alla specificità del caso concreto, mentre dal punto di vista della responsabilità civile, riguarda la determinazione legislativa della natura della responsabilità del medico e della struttura ospedaliera .

Nel caso della struttura sanitaria, la legge parla di responsabilità contrattuale. Si tratta di un’affermazione che fa riferimento al contratto atipico di spedalità, che il paziente concluderebbe con la struttura al momento del ricovero. Trattandosi di un contratto a contenuto ampio e complesso, includente prestazioni di assistenza e obblighi di protezione, già prima della Legge Gelli era stato affermato che in caso di comportamento negligente o colposo del medico ne rispondesse anche l’ospedale o la clinica.

Per quanto riguarda il singolo medico, invece, l’art. 7 della Legge Gelli prevede che egli risponda dei danni eventualmente cagionati al paziente a titolo di responsabilità extracontrattuale. Tuttavia, la norma si premura di escludere la responsabilità extracontrattuale del medico nei casi in cui la prestazione sanitaria sia eseguita in costanza di un rapporto contrattuale con il paziente. Le prestazioni intramoenia, invece, rimangono nell’ambito della responsabilità extracontrattuale, ma le strutture sanitarie risponderanno sempre a titolo contrattuale.

L’aver stabilito una responsabilità extracontrattuale in capo al medico, rende di sicuro maggiormente gravosa la proposizione di azioni da parte dei pazienti, posto il termine di prescrizione quinquennale che caratterizza tale responsabilità e la necessità di provare anche tutti gli elementi della fattispecie (condotta, danno, nesso di causa ed elemento soggettivo). 

Al fine di evitare il dilagare della c.d. medicina difensiva, il legislatore ha voluto rendere più difficile agire contro il medico, dando in cambio la possibilità di chiedere sempre il risarcimento a titolo contrattuale alle strutture sanitarie.

Contrappeso a questo sistema è l’azione di rivalsa esercitabile, da parte degli istituti, nei confronti del medico, ma solo in caso di dolo o colpa grave ed entro un anno dal pagamento del risarcimento al paziente.

In questo quadro assumono un ruolo centrale le assicurazioni, di cui gli istituti devono obbligatoriamente dotarsi a copertura del rischio per i danni cagionati dal personale, a qualunque titolo esso operi, poi, il paziente che abbia subìto un danno ha azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazioni, con obbligo però di citare anche la struttura sanitaria o il medico responsabile, ma non si potrà agire in giudizio senza prima aver esperito un tentativo di conciliazione o in alternativa, un accertamento tecnico preventivo di con una consulenza tecnica di un collegio di medici (cfr. art. 15), che cercheranno anche di conciliare le parti. In quest’attività assume rilevanza l’offerta economica che l’impresa di assicurazione (obbligata a partecipare al procedimento) deve necessariamente fare al danneggiato (oppure comunicare i motivi per cui ritiene di non farla), pena la trasmissione della sentenza favorevole al paziente all’Ivass, per le verifiche del caso.

La legge in definitiva cerca di conciliare le esigenze dei vari attori del sistema, chiarendo modalità, termini, responsabilità e partecipazione delle strutture pubbliche o private, dei medici, dei cittadini e delle assicurazioni.

Per discutere su cosa è e sta cambiando con la Legge Gelli-Bianco, e quale siano le responsabilità e le azioni in obbligo anche alle strutture private, ACOP (Associazione Coordinamento Ospedalità Privata) organizza in collaborazione con Motore Sanità un evento sul tema della Responsabilità Medica in rapporto alla legge 24/2017 e le sue ricadute sul sistema sanitario nazionale