Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle Aziende, agli Enti pubblici e alle strutture private accreditate del Servizio Sanitario Regionale.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO
VISTO l’art. 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione Abruzzo;
VISTO la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
VISTO il D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.;
VISTO il DPCM 12 gennaio 2017, pubblicato il 18 marzo in Gazzetta Ufficiale – Supplemento n.15;
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale, n. 21 del 27 gennaio 2020;
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale, n. 26 del 1° febbraio 2020;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale, n. 44 del 22 febbraio 2020;
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l’altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 febbraio 2020, n. 45;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 febbraio 2020, n. 47;
VISTI i seguenti provvedimenti relativi all’emergenza coronavirus emanati dal Dipartimento della Protezione Civile:
- Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020; – Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 414 del 7 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 631 del 6 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 633 del 12 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 635 del 13 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 637 del 21 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 638 del 22 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 639 del 25 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 640 del 27 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 641 del 28 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 642 del 29 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 643 del 1° marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 644 del 4 marzo 2020;
- Ordinanze del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 645 e 646 dell’8 marzo 2020;
PRESO ATTO della nota del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome prot. n. 1322 del 25 febbraio 2020 con cui, facendo seguito agli esiti della riunione politica di coordinamento Governo-Regioni sullo schema di Ordinanza delle Regioni senza cluster, sono state trasmesse al Ministro per gli affari regionali e le autonomie e al Capo del Dipartimento della Protezione Civile le proposte di modifica elaborate dalle Regioni e Province autonome;
VISTO il decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2020 con il quale è stato approvato lo schema di ordinanza da adottare nelle Regioni non interessate dal cluster, avente ad oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
VISTA l’ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo n.2 dell’8 marzo 2020 dal titolo “Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”, emanata sulla base dello schema di cui al citato decreto del Ministro della salute del 26 febbraio 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”
VISTO il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, recante: “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” ed in particolare l’art. 34 che stabilisce, tra l’altro: “in coerenza con le linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e in conformità alle attuali evidenze scientifiche, è consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche, quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari; sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE previa valutazione da parte dell’Istituto Superiore di Sanità”;
PRESO ATTO dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia, dell’incremento dei casi sia sul territorio nazionale che su quello regionale;
PRESO ATTO dell’attivazione della CROSS, Centrale Remota di Soccorso Sanitario attivata a Pistoia ai sensi della Direttiva del Dipartimento della Protezione Civile 24 giugno 2016;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 125 del 4 marzo 2020 che ha istituito l’Unità di Crisi regionale per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTE l’Ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo n.1 del 26 febbraio 2020 recante “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e n. 2 dell’8 marzo 2020 ad oggetto “Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus 2019-nCov. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
VISTE le Linee Guida del Sistema di Emergenza Urgenza n. 1/1996, che contempla la previsione, da parte delle Regioni, dell’istituzione di un “Comitato regionale sanitario per l’emergenza, con compiti di programmazione ed indirizzo delle attività svolte nel sistema di emergenza”;
VISTA la Legge Regionale n. 5/2008 ed in particolare il punto 5.4.1, il quale tra l’altro, prevede che la Giunta Regionale si avvale dell’attività del Comitato Regionale Emergenza Urgenza Abruzzo (CREA);
VISTA la DGR 264 del 27.4.2018 “Approvazione del documento Piano regionale delle Maxi- Emergenze – Regione Abruzzo”;
CONSIDERATO lo stretto raccordo del Comitato tecnico CREA, per il tramite del Dipartimento Sanità, con l’Unità di Crisi istituita presso la Regione Abruzzo per l’emergenza Covid-2019;
VALUTATA l’esigenza di adottare misure adeguate e proporzionate all’evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare possibili situazioni di pregiudizio sanitario per la collettività;
TENUTO CONTO che le case di cura private accreditate che hanno sottoscritto l’accordo ai sensi dell’art. 8 quinquies del D. Lgs. 502/1992 sono assimilate a concessionari di pubblico servizio e da considerare parte integrante del SSR nell’erogazione dei LEA;
CONSIDERATO che, allo stato attuale, è necessario programmare un appropriato utilizzo dei posti letto, in particolare di Terapia intensiva e sub intensiva, nonché la razionalizzazione dei posti letto disponibili – anche in ragione dei fabbisogni espressi dalla Centrale Remota – ai fini di disporre di personale
CONSIDERATO che, per quanto detto, è necessario assumere ulteriori misure di contrasto e di contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus SARS-CoV-2 ai sensi dell’art. 32 della Legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità
Il Presidente della Regione
ORDINA
- di adottare per l’intera durata dell’emergenza Covid-19 le misure urgenti esplicitate nell’Allegato A, ispirate all’obiettivo prioritario di minimizzare il rischio dovuto all’emergenza epidemiologica, ridurne l’impatto sui servizi sanitari e sociali per assicurare la funzionalità di questi ultimi durante la fase emergenziale e monitorare costantemente l’efficacia degli interventi intrapresi secondo un criterio di modularità su livelli di emergenza;
- di sospendere fino al 3 aprile 2020 le attività ambulatoriali svolte nella Regione Abruzzo nei limiti e alle condizioni stabilite nell’Allegato B;
- di precisare il contenuto dell’Ordinanza Presidenziale n.2 dell’8 marzo 2020, stabilendo che, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, lettera a) del DPCM 8 marzo 2020, sono fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute; resta inoltre esclusa l’applicabilità della misura, in conformità all’Ordinanza di Protezione Civile n. 646 dell’8 marzo 2020, al transito e al trasporto merci ed a tutta la filiera produttiva da e verso le zone indicate nel citato articolo;
- di integrare il contenuto dell’Ordinanza Presidenziale n.2 dell’8 marzo 2020, prevedendo per il cittadino la possibilità di segnalare il proprio rientro dalle Regioni e Province interessate anche in modalità telematica all’indirizzo https://www.regione.abruzzo.it/censimento-monitoraggio-arrivi-zona-rossa, fermo restando l’obbligo di segnalare al medico la propria condizione in caso di insorgenza di sintomi;
- di precisare che, anche in caso di segnalazione già effettuata al medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta o all’operatore del servizio di sanità pubblica territorialmente competente, ai sensi della precitata Ordinanza Presidenziale n. 2 dell’8 marzo 2020, al fine di integrare i dati già forniti, il cittadino è invitato a comunicare il proprio rientro dalle Regioni e Province interessate in modalità telematica all’indirizzo https://www.regione.abruzzo.it/censimento-monitoraggio-arrivi-zona-rossa;
- di potenziare l’offerta di posti letto e assistenza di terapia intensiva, malattie infettive, pneumologia e di ogni altro reparto utile a fronteggiare i bisogni dei possibili pazienti critici affetti da COVID-19, attivando in urgenza, da parte delle Asl, anche in deroga ai procedimenti ordinari, posti letto aggiuntivi di Terapia Intensiva, in ampliamento o per riconversione delle degenze ordinarie;
- di evitare, a carico delle Asl, il congestionamento delle strutture di emergenza, favorendo la ricollocazione degli utenti presso le altre strutture del servizio sanitario regionale;
- di privilegiare, a carico delle Asl e del personale medico, ove possibile, per ragioni di sanità pubblica, la permanenza degli assistiti a domicilio, anche attraverso strumenti di consulto telefonico, televisita, teleassistenza e telemonitoraggio;
- di acquisire con urgenza le dotazioni tecnologiche per l’attivazione di nuovi posti letto di Terapia Intensiva, secondo quanto disposto dall’art. 34 del decreto legge n. 9 del 2 marzo 2020 dando mandato alla Protezione Civile per le relative procedure di somma urgenza ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 50/2016;
- che il datore di lavoro delle strutture territoriali pubbliche e private provveda all’immediata rivalutazione dei rischi, compresi quelli interferenziali legati ai fornitori operanti a stretto contatto con il personale sanitario e non sanitario, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., assicurando al personale adeguati dispositivi di protezione individuale;
- l’osservanza scrupolosa, a carico delle Asl, delle disposizioni dei DPCM 4 marzo e 8 marzo 2020 con particolare riferimento al Pronto Soccorso, ove, come richiesto dal DPCM del 01/03/2020, si autorizza l’accesso di un solo parente per paziente solo se autonomamente dotato di idoneo DPI;
- l’osservanza rigorosa, a carico delle Asl, di percorsi di pre-triage in conformità alle previsioni della Circolare n. 2627 del 1° marzo 2020 del Ministero della Salute, tramite individuazione di aree dedicate alla sosta o degenza temporanea dei pazienti sospetti o di percorsi dedicati atti a garantire, nei presidi muniti di reparti di malattie infettive, il ricovero del paziente in condizioni di massima sicurezza per il personale sanitario, secondo le linee di indirizzo contenute nel verbale CREA del 29 febbraio 2020 o al trasporto in sicurezza degli stessi qualora i presidi ospedalieri siano sprovvisti di reparti di malattie infettive;
- di garantire, a carico delle Asl, il trasporto dei pazienti in condizione di massima sicurezza secondo le indicazioni riportate nelle “Linee di indirizzo assistenziali del paziente critico affetto da Covid-19” emanate dal Ministero della Salute in data 29 febbraio 2020;
- di limitare quanto più possibile il trasporto in eliambulanza al fine salvaguardare la disponibilità di personale aeronautico e mezzi per garantire la continuità del servizio di elisoccorso;
- di coinvolgere tutte le strutture pubbliche e allertare le strutture private accreditate facenti parte della Rete ospedaliera e territoriale regionale, imponendo loro la massima osservanza delle misure qui impartite e di quelle che saranno adottate dal Dipartimento Sanità in coordinamento con l’Unità di crisi regionale, in accordo con il RSR;
- di raccomandare alle strutture di ricovero private accreditate, per tutto il periodo emergenziale del COVID-19, di ridimensionare l’attività in elezione in attesa di ulteriori indicazioni da parte di Dipartimento Sanità e secondo gli indirizzi dell’Unità di Crisi Regionale in accordo con il RSR;
- di disporre che la popolazione assistita acceda ai servizi ambulatoriali nei casi strettamente necessari di cui all’Allegato B e osservando le buone pratiche di igiene respiratoria;
- di raccomandare, ove disponibili, le modalità di formazione per i sanitari in FAD messi a disposizione da ISS sul proprio portale (EDUISS) privilegiando ove possibile le attività di formazione a distanza nel rispetto di quanto previsto dal DPCM 4 marzo 2020;
- di disporre che il personale sanitario venuto in contatto con paziente affetto da COVID 19, asintomatico, prosegua la propria attività professionale, previa osservanza di adeguate misure di contenimento del contagio e sia sottoposto a sorveglianza sanitaria;
- di demandare alle singole Direzioni Generali aziendali, in ragione delle diversità organizzative, anche strutturali (con particolare riferimento ai percorsi di pre accettazione e pre triage) e per motivazioni di efficacia amministrativa, l’istituzione di coordinamenti aziendali per il tramite delle Unità di Crisi Aziendali formalmente istituite con atto dei Direttori Generali, che sono responsabili e interlocutori sia nei confronti dell’Unità di Crisi regionale che del Referente Sanitario Regionale per le Emergenze (RSR);
- di dare mandato alle Direzioni Generali Aziendali di eseguire e monitorare l’esecuzione delle misure adottate con la presente ordinanza. Il Prefetto e il Commissario del Governo territorialmente competenti, informando preventivamente il Ministro dell’interno, assicurano l’esecuzione delle misure per la parte di competenza avvalendosi delle forze di polizia e, ove occorra, con il possibile concorso del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nonché delle Forze Armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della Regione.
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti e ai Sindaci.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta regionale.