La Regione Lombardia, data la necessità urgente di mascherine e dispositivi di protezione individuale, ha rivolto il seguente appello rivolto alle aziende che siano in grado di produrre mascherine e/o DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) idonei anche alla luce di quanto disposto dagli artt. 15 e 16 del D.L. 18/2020 e con le seguenti caratteristiche tecniche:
ASCHERINE CHIRURGICHE Le mascherine chirurgiche devono soddisfare contemporaneamente le norme UNI EN ISO 14683 e UNI EN ISO 10993 ed essere prodotte da imprese che abbiano un sistema di gestione della qualità, ai sensi delle ISO 13485 o delle Good Manifacturing Practices (GMP), per poter corrispondere alla deroga al marchio CE.
MASCHERINE FFP2 Le maschere FFP2 devono essere fabbricate secondo i criteri N95 NIOSH che corrispondono alla norma tecnica EN 149:2001+A1:2009.
CAMICI IDROREPELLENTI I camici idrorepellenti devono essere fabbricati secondo i criteri UNI EN 13795 e UNI EN 14126.
TUTE DI PROTEZIONE Tute in yvec di classe terza
Sono ovviamente adeguati tutti i DPI del tipo sopra indicato che riportano la marcatura CE (che attesta la rispondenza a quanto disposto dalla Direttiva 93/42/CEE in ambito di dispositivi medici), ai sensi del DL 2 marzo 2020 e s.m.i.
Nel caso in cui possiate corrispondere alla fornitura di DPI con le caratteristiche indicate, si devono comunicare i tempi di produzione per dispositivo, la quantità, il prezzo unitario (con consegna a Milano), le modalità di pagamento utilizzando il seguente indirizzo [email protected]