Fonte: regione.lazio.it
Esentati da limiti di orario edicole, benzinai e distributori automatici. Possibilità per i sindaci dei piccoli Comuni in cui ci sono pochi esercizi commerciali di anticipare gli orari di apertura.
18/03/2020 – 18 marzo 2020 – È stata emanata oggi dalla Regione Lazio un’ordinanza che integra i contenuti di quella pubblicata ieri – la n. Z00010 – che stabiliva disposizioni specifiche circa gli orari di apertura dei negozi (quelli la cui chiusura non è stata disposta dai provvedimenti del Governo). Esentate dai limiti di orario alcune tipologie di attività commerciali e concessa ai sindaci dei piccoli Comuni con pochi esercizi commerciali la facoltà di anticipare l’orario di apertura dei negozi.
Il provvedimento – anche questo firmato dal vicepresidente della Regione Lazio, Daniele Leodori, dopo essere stato concertato con gli assessori al Lavoro e nuovi diritti, Formazione, Scuola e diritto allo studio universitario, Politiche per la ricostruzione, Claudio Di Berardino, e allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Ricerca, Start-up e Innovazione, Paolo Orneli – nello specifico prevede che le disposizioni previste nell’ordinanza di ieri (orari limite per l’apertura e la chiusura degli esercizi, 8.30 e 19.00 dal lunedì al sabato e 8.30 e 15.00 la domenica) non si applicano, oltre che alle farmacie e parafarmacie, anche:
– alle edicole (attività di commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici);
– ai distributori automatici;
– ai benzinai (aree di servizio e di rifornimento carburanti), sia quelli situati sulla rete stradale, sia quelli autostradali, compresi i self-service.
Gli orari di apertura e chiusura di queste tipologie di attività commerciali non sono di conseguenza soggetti alle limitazioni stabilite con il provvedimento di ieri. Questa modifica è stata apportata in considerazione delle esigenze specifiche di queste attività commerciali, dovute alla loro natura stessa.
Merita ricordare inoltre che l’ordinanza di oggi, così come quella di ieri, riguarda esclusivamente le attività commerciali e non le attività artigianali consentite; di conseguenza non sono previste limitazioni di orario, a titolo di esempio, per i forni.
L’ordinanza prevede poi che “nei piccoli Comuni”, ossia quelli sotto i 5.000 abitanti, “con carenza di attività commerciali al dettaglio di beni di prima necessità e, in particolare, di medie e grandi strutture di vendita”, i sindaci potranno, con ordinanza, anticipare l’orario di apertura dei negozi rispetto a quanto previsto dall’ordinanza regionale di ieri (le 8.30).
L’ordinanza è consultabile nella sezione dedicata all’emergenza coronavirus del sito della Regione Lazio (alla pagina http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza-Z00011-18-03-2020.pdf) ed è in vigore da domani, 19 marzo 2020, fino al 5 aprile 2020.